Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana sono sostituiti dai seguenti: « L'Assemblea regionale è eletta per
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Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del
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Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli
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Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di
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dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: « Il Consiglio regionale è eletto per cinque
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Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e
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Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della
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La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica